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giovedì 12 luglio 2012

Riforma Professioni ordinistiche 2012

Dopo lo schema di decreto del 18 giugno scorso, firmato dal Ministro Severino, è seguito in questi giorni il parere 3169 del 10.07.2012 del Consiglio di Stato.
Queste le principali pesanti critiche allo schema di decreto attuativo dell'art. 3 del decreto 138/2011


Corsi di "formazione continua" e formazione durante il tirocinio:
Necessario che la regolamentazione venga limitata al metodo ed alla strutturazione ed ai requisiti minimi dei percorsi di formazione.
A definire i contenuti dei corsi dovranno essere i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi e non il Ministero competente.
I corsi potranno essere svolti da Collegi e Ordini, ma anche da qualsiasi soggetto privato.


Corsi di formazione connessi al tirocinio: 
"L'obbligatorietà della frequenza sembra irrigidire notevolmente le modalità di svolgimento del tirocinio ed è preferibile che la frequenza del corso sia facoltativa, oltre che alternativa, e non concorrente, allo svolgimento della pratica".


Tirocinio:
La durata di diciotto mesi è quella massima.
Non è corretto considerare "obbligatorio" il tirocinio per tutte le professioni regolamentate, anche quelle per cui oggi non è previsto, come per esempio ingegneri e architetti.
Da riconoscere il tirocinio prima del conseguimento della laurea e quello svolto presso pubbliche amministrazioni. 
Non congruo ed eccessivo il vincolo di annullamento o non riconoscimento dello svolto se interruzione superiore a sei mesi


Tirocinio all'estero
Sei mesi - deve essere proporzionato e compatibile con i superiori principi del diritto dell'Unione europea


Disciplina e Deontologia:
Ok all'esclusione di interventi sugli organi disciplinati aventi natura giurisdizionale.
Ma manca una regola di "incompatibilità" tra le funzioni amministrative e le funzioni disciplinari, per garantire garantire terzietà e indipendenza.


Pubblicità:
Da evitare l'espressione "informazioni pubblicitarie",Non corretto che la pubblicità non possa essere "funzionale all'oggetto" dell'attività professionale" dato che si rischia che "un parametro non oggettivo possa poi essere valutato sotto il profilo disciplinare".
La violazione dei principi di correttezza e non ingannevolezza costituisce illecito disciplinare" e violazione delle disposizioni legislative sulle pratiche commerciali non corrette, a scapito dei consumatori, e sulla pubblicità ingannevole (anche a danno di colleghi o di altre professioni).


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